21/02/2009 - Regolamento dell'assemblea provinciale degli eletti di Sabato 21


REGOLAMENTO REGIONALE

PER LE ASSEMBLEE PROVINCIALI

DEI GIOVANI DEMOCRATICI DELLA LOMBARDIA

 

 

Art. 1 – Convocazione delle Assemblee Provinciali  

Le Assemblea Provinciali per le elezioni dei Segretari Provinciali sono convocate in tutto il territorio regionale in data e orario stabiliti dai singoli CPP in accordo con il Segretario Regionale. Le Assemblee Provinciali sono costituite dai delegati all’Assemblea Regionale e dai delegati all’Assemblea Nazionale di ogni singola provincia.

Art. 2 – Presidenza delle Assemblee Provinciali 

L’Assemblea Provinciale è presieduta dall’Ufficio di Presidenza, composto dal Segretario Regionale o suo delegato, e dai membri del CPP, che ne assicurano il regolare svolgimento nel rispetto nelle norme. L’Ufficio di Presidenza ha il compito di organizzare l’evento ed assicurare un ordinato e democratico svolgimento dei lavori assembleari.

L’Ufficio di Presidenza raccoglie le candidature e i documenti presentati. La funzione di Presidente dell’Assemblea è esercitata a turno dai membri dell’ufficio di Presidenza, con esclusione di quelli che abbiano presentato o vogliano presentare la propria candidatura alla carica di segretario provinciale.

Il Presidente dirige l’Assemblea secondo il programma approvato dall’ufficio di Presidenza, chiama gli oratori e dispone, se necessario, un limite di tempo per gli interventi.


Art. 3 – Presentazione delle candidature e dei documenti

Le candidature alla carica di Segretario Provinciale devono essere presentate alla Segreteria Regionale (giovani@pdlombardia.it) entro 48 ore dalla data di convocazione dell’Assemblea e devono essere sottoscritte, oltre che dal candidato, da almeno 1/5 (un quinto) dei delegati provinciali.

Le candidature a Rappresentante della provincia in seno alla Direzione Regionale devono essere presentate al CPP entro 24 ore dalla data di convocazione dell’Assemblea e devono essere sottoscritte, oltre che dal candidato, da almeno tre delegati provinciali. Possono candidarsi a Rappresentante della provincia in seno alla Direzione Regionale soli i delegati provinciali. Sulla base delle candidature a Rappresentante della provincia in seno alla Direzione Regionale verrà formata un’apposita lista di candidati, a sua volta suddivisa per genere tra uomini e donne in modo da garantire il principio delle pari opportunità nell’accesso alle cariche elettive.

Per le province con un numero ridotto di rappresentanti della provincia in seno alla Direzione Regionale, i CPP hanno facoltà, in accordo con la Segreteria Regionale, di adattare la norma alla realtà territoriale.

Gli ordini del giorno devono essere presentati alla Presidenza il giorno di convocazione dell’Assemblea e devono essere sottoscritti da almeno tre delegati. Qualora un ordine del giorno rechi l’espresso sostegno a un candidato questi deve figurare tra i sottoscrittori.

 

 

Art. 4 – Elezione dei Segretari provinciali e dei membri della Direzione regionale

La votazione per l’elezione del Segretario Provinciale ha luogo a scrutinio segreto. L’Ufficio di Presidenza predispone il materiale occorrente per la votazione.

L’Ufficio di Presidenza mette a disposizione dell’Assemblea i nomi dei candidati alla carica di Segretario provinciale e la lista dei candidati a Rappresentante della provincia in seno alla Direzione Regionale.

Le schede sono predisposte graficamente dall’Ufficio di Presidenza e dovranno contenere tre spazi in bianco idonei a consentire l’espressione di un massimo di tre preferenze. Ogni votante può esprimere tre preferenze: una per il Segretario provinciale, una per i rappresentanti in seno alla Direzione Regionale della lista maschile e una per i rappresentanti in seno alla Direzione Regionale della lista femminile.

Sarà dichiarato nullo il voto che qualora le preferenze espresse per i rappresentanti in seno alla Direzione Regionale siano rivolte a candidati dello stesso genere.

Le operazioni di votazione e scrutinio sono gestite da un Seggio elettorale composto di tre membri, scelti trai delegati e nominati dall’Ufficio di Presidenza.

Risulta eletto il candidato a Segretario provinciale che ottiene la maggioranza dei voti validamente espressi. In caso di parità di preferenze è eletto il candidato più giovane.

Risultano eletti i rappresentanti in seno alla Direzione Regionale i candidati che abbiano ricevuto il maggior numero di preferenze nella componente maschile e le candidate che abbiano ricevuto il maggior numero di preferenze nella componente femminile nel rispetto della parità di genere e fino al raggiungimento del numero previsto dal Dispositivo approvato dall’Assemblea Regionale del 20 gennaio 2009. In ogni caso il massimo scarto possibile è 1. In caso di parità di preferenze è eletta la candidata o il candidato più giovane.

I CPP hanno facoltà, in accordo con la Segreteria Regionale, di indicare il Segretario provinciale come rappresentante di diritto in seno alla Direzione Regionale, nel rispetto comunque del numero previsto dal Dispositivo approvato dall’Assemblea Regionale del 20 gennaio 2009.

Al termine dello scrutinio il Segretario Regionale (o suo delegato) comunica all’assemblea i risultati della votazione e proclama eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi.

Il Segretario provinciale eletto entra in carica nel momento della proclamazione.

Art. 5 Nomina del rappresentante in Commissione Statuto


Il Segretario provinciale eletto sceglie, previa consultazione con i rappresentanti in seno alla Direzione Regionale, il rappresentante della provincia nella Commissione regionale Statuto.

 

Art. 6 – Risoluzione delle controversie

Il Collegio Regionale dei Garanti risolve qualunque controversia con le modalità e nei termini previsti dall’art. 2 della Direttiva regionale di Coordinamento per l’organizzazione delle elezioni Primarie.





Attivati

Elezioni Universitarie

Primarie 21 e 22 Novembre

Diario

Condividi contenuti

Amministra sito           Powered by futurbaggio.com